L’iscrizione del cane all'anagrafe e l’operazione di tatuaggio sono obbligatorie e devono avvenire tra il sesto e l’ottavo mese di vita del cane e per i cani di età superiore entro trenta giorni dalla data di entrata in possesso.
Le operazioni di tatuaggio sono effettuate sia dai medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (gratuitamente ma occorre attendere il proprio turno nella lista di attesa), sia da veterinari liberi professionisti autorizzati (con spesa a carico del proprietario) che dovranno comunque sempre darne comunicazione alla Struttura Sanitaria pubblica competente per territorio.
Presso il Servizio Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria sarà compilata, dal veterinario, apposita scheda anagrafica che, oltre ai dati segnaletici dell’animale, riporta le generalità del proprietario o detentore, nonché il codice di identificazione.
La scheda, come una carta di identità, dovrà sempre seguire il cane nei casi di trasferimento di proprietà o cessione.
Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare alla ASL competente o al comando di Polizia Municipale:
- la scomparsa dell'animale, entro 48 ore dall'evento.
- la morte dell'animale, la cessione ad altro proprietario, il trasferimento della propria residenza, entro 15 giorni dall'evento.
Chi lascia libero o non custodito il proprio animale compie il reato di omessa custodia (art. 672 del Codice Penale).
L'abbandono o il maltrattamento è punito ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.
