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Assegno di Maternità

Il Comune provvede, tramite l'INPS, all'erogazione di assegni a madri non lavoratrici e che, in quanto tali, non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità, o che beneficiano di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo, e il cui nucleo familiare sia in possesso di risorse economiche non superiori a un determinato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica).
Il calcolo del valore ISE può essere effettuato presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati.
L'attestazione rilasciata ha validità annuale.

Documentazione da presentare
- Modulo di dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta dell'attestazione ISEE 
- Allegato Dichiarazione sostitutiva unica
- Modulo richiesta assegno di maternità

Se cittadina extracomunitaria
- fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio / figlia
ovvero, fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno

Importo
Il valore massimo dell'assegno erogato nel 2003 è pari a 271,56 euro mensili, per 5 mensilità. Nel caso di più figli (per esempio nel caso di parti gemellari), l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero di figli.

Tempi
Termine di presentazione della domanda:
Entro 6 mesi dalla data di nascita ovvero dall'entrata nella famiglia anagrafica della donna.
Pagamenti:
L'assegno verrà erogato dall'INPS in unica soluzione anticipata, entro 45 giorni dalla ricezione dei dati da parte del Comune.

Requisiti
L'assegno di maternità può essere concesso alla madre per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione.
Non deve beneficiare del trattamento previdenziale di maternità da parte di INPS o altri enti previdenziali.
L'assegno può però essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo.
La madre, deve essere:
- residente nel Comune di Scoppito
- cittadina italiana, ovvero cittadina dell'Unione Europea, ovvero in possesso di carta di soggiorno.

Il reddito complessivo del nucleo familiare, rapportato ai valori ISE, per il 2002, deve essere il seguente:

Numero componenti / valore ISE annuale <= a:
2 --> euro 24628,32
3 --> euro 28308,42
4 --> euro 34253,18
5 --> euro 39631,78
6 --> euro 44444,21
7 --> euro 49256,64
8 --> euro 54069,07

Normativa di riferimento
- Legge 448/98 "Finanziaria", Art. 65
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n° 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n° 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448. Download